Informazioni sul tributo per l'anno 2015
Il Tributo sui servizi indivisibili - TASI - è dovuto da chiunque possieda a titolo di proprietà o di altro diritto reale l'abitazione principale (immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e le relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)
Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in n. 2 rate:
- acconto entro il 16 giugno;
- saldo entro il 16 dicembre.
oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento è possibile utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo:
3958 – Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
Il codice identificativo del Comune di Bagno a Ripoli è A564.
Non si procede al versamento della TASI se l'importo dovuto non è superiore a Euro 12,00 annui.
In caso di versamento in ritardo è possibile effettuare il ravvedimento operoso, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta.
Non essendo ancora state deliberate le aliquote TASI 2015, si precisa che l'acconto TASI 2015 potrà essere eseguito sulla base delle aliquote dell'anno precedente, ossia applicando l'aliquota del 2,5 per mille. Non sono previste detrazioni.
La dichiarazione TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della variazione su modello ministeriale messo a disposizione dal Comune; attualmente tale modello non è ancora stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto viene reso disponibile un modello di dichiarazione TASI provvisorio scaricabile in allegato.
Entro il 30 giugno 2015 devono essere presentate le dichiarazioni TASI relative all'anno 2014 limitatamente ad alcune cause di variazione e precisamente:
fabbricati d'interesse storico ed artistico;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto;
immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie;
parti comuni dell'edificio accatastate autonomamente come bene comune censibile;
acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori);
abitazione principale, limitatamente ai casi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale; le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e spettano solo a uno dei due coniugi che dovrà presentare la dichiarazione;
diritto di abitazione dell'ex coniuge assegnatario in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, limitatamente ai casi in cui l'immobile assegnato è ubicato in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio e da quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario;
abitazione principale di immobile che insiste su territori di comuni diversi, limitatamente al comune nel quale il contribuente non ha la residenza specificando nelle annotazioni che trattasi di “immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.