IMU 2014 per i terreni agricoli

Scadenza prorogata al 10 febbraio 2015

Con il decreto legge n. 4/2015 del 24 gennaio 2015 sono state riscritte le regole per il pagamento dell'IMU dei terreni agricoli, modificando in parte le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 28 novembre 2014 (in adempimento dell’art. 22 del DL 66/2014) secondo il quale si applicava l'esenzione IMU per i terreni agricoli in zone montane e collinari, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il pagamento inizialmente previsto in data 16 dicembre 2014, poi prorogato al 26 gennaio 2015, è adesso spostato al 10 febbraio 2015.

Il decreto del 28 novembre 2014 aveva individuato tre diverse fasce altimetriche fissando i seguenti criteri:

  • i terreni dei Comuni con altitudine al centro sopra 600 metri saranno esenti;
  • i terreni dei Comuni con altitudine al centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
  • i terreni dei Comuni con altitudine al centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta.

Sulla base della rilevazione ISTAT l’altitudine al centro del Comune di Bagno a Ripoli è di 75 mt. e quindi tutti i terreni dovevano pagare l’IMU dall’anno d’imposta 2014.

Con il decreto del 24 gennaio 2015 sono definiti esenti i terreni ubicati nei comuni totalmente montani e i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani.

Poiché secondo l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Comune di Bagno a Ripoli è stato classificato come comune non montano ne consegue che è confermato che tutti i terreni del territorio comunale sono soggetti al pagamento dell'IMU dell'anno 2014 con l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'1,06%.

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo 3914.

L’importo dovuto a titolo di IMU sui terreni dovrà essere calcolato secondo le regole di cui art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi:

  • per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
  • per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

          a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.001 e fino a euro 15.500;
          b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.501 e fino a euro 25.500;
          c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

 

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