Residenza - Anagrafe Temporanea
Descrizione
L’Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
A cosa serve
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza.
In tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Bagno a Ripoli
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per trasferimento in altro Comune o all’estero, iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Bagno a Ripoli , per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione.
Modalità di richiesta
• compilazione e sottoscrizione del modulo “RICHIESTA RESIDENZA TEMPORANEA" trasmesso unitamente agli allegati occorrenti con una delle seguenti modalità:
- per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (solo da Pec)
- servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
- consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi link esterno per gli orari di apertura al pubblico)
Nel caso di compilazione parziale o documentazione incompleta, la richiesta non sarà accettata.
I moduli sono scaricabili a lato della pagina o disponibili presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Requisiti del richiedente
• essere residenti in un altro Comune Italiano o (solo per i cittadini italiani) essere iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
• essere domiciliati nel Comune di Bagno a Ripoli da almeno 4 mesi
• essere in possesso di un titolo di occupazione dell’immobile
La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.
Documentazione da presentare
Occorre presentare la seguente documentazione:
• Modulo Richiesta inserimento Anagrafe Temporanea compilato e sottoscritto
• documento d’identità
• titolo di occupazione immobile
Tempi
Entro 30 giorni dalla Richiesta
Informazioni
L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989 risponde essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" quali per esempio:
• le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
• il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);
• i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
• i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
• i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).
Avvertenze
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza
Normativa di riferimento
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizi Demografici
- Referente
- Stefano Franchi - Barbara Giuntini - Maila Lanzini - Barbara Magheri - Simona Meriggi - Paola Mori - Petra Snijders
- Responsabile
- Antonella Biliotti
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 055
- Fax
- 055 6390267
- servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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